1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
| Regolamento e istanza per la concessione della Sala Conferenze approvato con Det. AU n. 148/2017 |
| Regolamento noleggio pullman con conducente |
| Regolamento albo fornitori |
| Avviso albo fornitori |
Esposizione dati Anac 2023
| Regolamento gare e contratti |
| Regolamento concessione spazi pubblicitari su biglietti "gratta e sosta" (approvato con Determina A.U. n° 85/2017) |